(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  7  al  Bollettino ufficiale della
                Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1. La  Regione  puo' cedere le proprie azioni o quote di capitale
di societa' che svolgono il servizio di trasporto pubblico.
    2. La  cessione  delle  azioni  o  delle  quote  di  capitale  e'
effettuata  con procedura concorsuale ad evidenza pubblica rivolta ad
imprese  private  o  miste  che  operano nel settore del trasporto in
possesso dei seguenti requisiti specifici:
      a) aver  gestito  servizi  di trasporto pubblico per un periodo
non inferiore a tre anni con un numero di chilometri autobus percorsi
pari  ad  almeno  un  quinto  rispetto a quelli svolti dalla societa'
partecipata dalla Regione;
      b) aver realizzato un valore della produzione pari ad almeno un
quarto  rispetto  al  valore della societa' partecipata dalla Regione
riferito  ai  tre  anni  precedenti lo svolgimento della procedura ad
evidenza pubblica.
    3. Per  le  societa'  riunite  in  associazione  temporanea  o in
consorzi,   i   requisiti  di  cui  sopra  possono  essere  posseduti
cumulativamente,  fermo  restando l'obbligo per almeno una di esse di
detenerne in misura non inferiore al cinquantacinque per cento.
    4. Non  sono  ammesse  alle  procedure  concorsuali  ad  evidenza
pubblica:
      a) le  imprese  di  qualunque  nazionalita'  che non abbiano la
forma di societa' di capitale;
      b) le  societa'  estere  che  abbiano  sede  in  Stati  che non
riconoscono gli stessi diritti alle societa' con sede in Italia.
    5. Deve comunque essere assicurato che la partecipazione pubblica
sia maggioritaria.
    6. Per  l'espletamento  delle  procedure  ad evidenza pubblica la
Regione  si  avvale di un advisor selezionato tra le maggiori imprese
specializzate e certificate.
    7. Nel caso la cessione di almeno il quindici per cento di azioni
o  quote di capitale sociale sia avvenuta osservando le vigenti norme
relative  a  procedure  ad evidenza pubblica, gli affidamenti in atto
sono prorogati per cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine
indicato  dall'Art.  1  della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35
(Disposizioni  per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell'Art.
18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come
modificato  dal  decreto  legislativo  20 settembre  1999,  n.  400 e
ulteriori disposizioni) e successive modifiche.
    8. Entro  sei  mesi  a  decorrere dalla data di entrata in vigore
della   presente   legge   viene   costituita  la  societa'  pubblica
proprietaria  dei  beni  in  attuazione  dell'Art. 35, comma 9, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
    9. I  comuni  che  partecipano a societa' che svolgono servizi di
trasporto pubblico locale possono avvalersi delle disposizioni di cui
alla presente legge.
    10. Presso  la commissione competente in materia di trasporti del
consiglio  regionale  e'  istituito  un  comitato  composto da cinque
esperti esterni incaricato di monitorare sotto il profilo informativo
il  processo  di  privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico
locale partecipate dalla Regione, nonche' l'attuazione della presente
legge.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 3 marzo 2003
                               STORACE